sabato 30 giugno 2012

Congedo di partenità

Congedo di partenità obbligatorio e voucher babysitter 2012



Mercoledì 27 giugno 2012 è stata approvata definitivamente dal Parlamento il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. La riforma interviene su diversi aspetti: l’art 18 dello Statuto dei Lavoratori, le forme contrattuali flessibili, la disciplina dei licenziamenti, il sistema di ammortizzatori sociali, rafforza le politiche attive del lavoro e detta norme per promuovere l’occupazione femminile e dei lavoratori anziani. Sono inoltre previsti incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (con l’introduzione di norme di contrasto alle cd. dimissioni “in bianco” e misure per il sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.  Genitorialità, Misure di Sostegno (Art. 4, Commi da 24 a 26) 



 Si prevedono due misure sperimentali, in materia di maternità e paternità, per gli anni 2013-2015, con l'obiettivo di dare sostegno alla genitorialità, promuovendo «una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». 


 Congedo obbligatorio per i papà 


Una prima misura sperimentale consistente nell'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per questi giorni di astensione viene riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100%  della retribuzione per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre; e un'indennità pari al 100%  della retribuzione per il giorno di astensione obbligatorio sopra indicato. Il padre lavoratore deve dare preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno quindici giorni. 


 Voucher 

La seconda misura sperimentale consistente invece nella corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby-sitting per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale. Si prevede, poi, che la definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali sopra descritte, e del numero e dell'importo dei voucher, tenendo conto anche dell'Isee (della situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza, sia rimessa ad un decreto ministeriale del ministero del Welfare di concerto col Tesoro da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge in esame. 


 Fonte: Il Sole 24 Ore – 27 giugno 2012

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